Con il Decreto Legge n. 34 del 2020 il Governo ha dato il via libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Per godere di tale riduzione fiscale, questi lavori devono essere certificati da un “tecnico qualificato” che abbia una Polizza RC professionale con un limite massimo adeguato alla propria attività o numero di certificazioni ma,
comunque, mai inferiore a € 500.000,00.
Questo limite massimo deve essere interamente dedicato a queste specifiche attività di certificazione o autenticazione.
Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 19 febbraio 2007 all’art. 1 comma 6, un tecnico abilitato può essere un ingegnere, un architetto, un perito industriale o un geometra.
La copertura assicurativa viene prestata unicamente per le perdite patrimoniali causate ai propri clienti e al Bilancio dello Stato dall’Assicurato, nello svolgimento delle seguenti attività:
- Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del tecnico abilitato;
- Asseverazione dell’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, in base al Decreto Ministeriale n. 329 del 6 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di modifica al Decreto Ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio.