PROTEGGITI DA RICHIESTE RISARCITORIE PER ERRORI PROFESSIONALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONI EX ART. 119 N. 14 DEL D.L. 34/2020

Con il Decreto Legge n. 34 del 2020 il Governo ha dato il via libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Per godere di tale riduzione fiscale, questi lavori devono essere certificati da un “tecnico qualificato” che abbia una Polizza RC professionale con un limite massimo adeguato alla propria attività o numero di certificazioni ma,
comunque, mai inferiore a € 500.000,00.
Questo limite massimo deve essere interamente dedicato a queste specifiche attività di certificazione o autenticazione.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 19 febbraio 2007 all’art. 1 comma 6, un tecnico abilitato può essere un ingegnere, un architetto, un perito industriale o un geometra.

La copertura assicurativa viene prestata unicamente per le perdite patrimoniali causate ai propri clienti e al Bilancio dello Stato dall’Assicurato, nello svolgimento delle seguenti attività:

 

  1. Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del tecnico abilitato;
  2. Asseverazione dell’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, in base al Decreto Ministeriale n. 329 del 6 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di modifica al Decreto Ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio.

Tre offerte economiche per i professionisti con una copertura RC professionale:

– Massimale 500.000 Premio Lordo Euro 120.00

– Massimale 1.000.000 Premio Lordo Euro 190.00

– Massimale 1.500.000 Premio Lordo Euro 240.00

– Per massimali superiori, occorrono quotazioni specifiche con questionario dedicato

Principali caratteristiche dell’offerta assicurativa proposta:

  • Contratto annuale dedicato per la specifica attività con richiamo al dettato di legge;
  • Definizione di Danno con precisazione al danno al bilancio dello Stato: l’importo che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, ai propri clienti ed al bilancio dello Stato, quale civilmente responsabile per le attività oggetto della garanzia, in ragione di sentenze di condanna o lodi arbitrali emessi nei confronti dell’Assicurato o a seguito di transazioni negoziate dalla Compagnia con il consenso dell’Assicurato o del Contraente
  • Validità della garanzia: polizza annuale senza tacito rinnovo
  • Franchigia: non è prevista alcuna franchigia