Tra le detrazioni previste per la dichiarazione dei redditi, non figurano quelle per le spese relative alla polizza RC auto. Tuttavia c’è una garanzia accessoria che garantisce il diritto alla detrazione anche per l’assicurazione auto: la polizza infortuni al conducente.
Che cosa sono le detrazioni
Le detrazioni sono dei benefici fiscali utilizzabili al fine di determinare l’importo delle imposte da versare in fase di dichiarazione dei redditi. Per alcune tipologie di spesa, è possibile infatti ridurre l’importo dell’IRPEF da versare detraendo una percentuale dei costi sostenuti nell’anno a cui fa riferimento la dichiarazione (nella dichiarazione dei redditi 2021 si detraggono le spese sostenute nel 2020, per intenderci).
Le spese detraibili e le relative aliquote di detraibilità sono molteplici e ogni anno occorre verificarne l’elenco per essere al corrente di nuove detrazioni possibili o di detrazioni eliminate. Oltre a ciò bisogna tener conto della possibile franchigia (importo minimo superato il quale si può ottenere la detrazione) e dei limiti massimi di spesa detraibile, oltre il quale non è possibile recuperare alcunché.
Cosa si può detrarre dall’assicurazione auto
Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante. In questa casistica rientrano anche i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma come garanzie accessorie alla RC auto base, che è obbligatoria e non copre i danni al conducente.
Il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione, anche in presenza di più polizze vita e infortuni, è pari a 530 euro, dunque l’importo massimo detraibile è pari a 100,70 euro (il 19% di 530). Attenzione! Per accedere alla detrazione del 19% sull’assicurazione infortuni del conducente occorre rispettare alcuni criteri.
Nel dettaglio:
Detrazione e identificazione del conducente
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 2019, ha chiarito che: “Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.”
In sostanza la detrazione spetta soltanto se nel contratto è indicato espressamente il conducente e che questo sia:
Mentre la garanzia per gli infortuni non è detraibile se tutela:
Tracciabilità dei pagamenti e limiti di reddito
Le detrazioni del 19% sulla polizza infortuni al conducente, sono possibili esclusivamente se si rispetta un’ulteriore condizione: i pagamenti devono essere tracciabili.
Dunque non è consentito l’uso dei contanti. Si può pagare tramite assegno, bonifico, bollettino postale o MAV, bancomat e carta di credito. Occorre inoltre conservare la prova del pagamento e il contratto di assicurazione contenente i dati di contraente e assicurato, in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate circa la legittimità della detrazione.
La detrazione, infine, spetta nella misura del 19% per chi percepisce redditi inferiore ai 120mila euro annui. Aliquota che poi cala al crescere del reddito fino ad azzerarsi per chi ha un reddito superiore ai 240 mila euro.