Assicurazione obbligatoria per l’avvocato: la normativa
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle’assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività forense (G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016).
Il decreto entrerà in vigore tra un anno (l’11 ottobre 2017), ma le nuove polizze stipulate prima di tale data dovranno comunque adeguarsi alle nuove disposizioni. Ecco le principali novità:
Assicurazione per la responsabilità civile professionale
L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, anche per colpa grave, a clienti e a terzi nello svolgimento della professione.
Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
per l’assicurazione obbligatoria, l’«attività’ professionale» comprende i seguenti ambiti:
- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali), e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
- la consulenza o assistenza stragiudiziali;
- la redazione di pareri o contratti;
- l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.
Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
- la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
- la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Altre disposizioni riguardano l’efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:
- deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
- la polizza deve escludere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività;
Massimali
Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.
In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Le somme assicurate minime sono:
- capitale caso morte: euro 100.000,00;
- capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
- diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00.
Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.
Fonte: altalex