La garanzia decennale per la rovina dell’edificio di cui all’art. 1669 c.c. si applica non solo alle nuove costruzioni ma anche alle semplici ristrutturazioni edilizie. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sorto sul tema, con la sentenza n. 7756 pubblicata il 27/3/2017. Ciò si traduce in una maggior tutela per i proprietari di casa.

Nella fattispecie, esaminiamo il “casus belli”. I condomini di un edificio avevano chiamato in giudizio la società venditrice e l’impresa che, su incarico della stessa, aveva eseguito sul medesimo degli interventi di ristrutturazione per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguenti a una serie di gravi vizi di costruzione. La condanna, ottenuta in primo grado per la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., era però stata annullata dal giudice di appello, sul presupposto che tale disciplina fosse applicabile soltanto in caso di nuova costruzione. Di qui il ricorso in Cassazione, la cui terza sezione, rilevata l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sull’argomento, aveva rimesso la causa al primo presidente, il quale la aveva a sua volta affidata alle sezioni unite.

Il contrasto interpretativo sull’applicabilità dell’art. 1669 c.c.

La disposizione dispone che per i beni immobili l’appaltatore sia responsabile se nel corso dei dieci anni dal suo compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. La responsabilità decennale prevista dall’art. 1669 c.c., secondo una parte (minoritaria) della dottrina, avrebbe carattere del tutto speciale e si applicherebbe soltanto alle nuove costruzioni e a quegli interventi edilizi dotati di una propria autonomia in senso tecnico (come una sopraelevazione). Soltanto due, invece, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, i precedenti di legittimità sulla vexata quaestio. Con sentenza n. 24143/2007 i giudici avevano aderito alla tesi sopra richiamata, ritenendo che le opere di mera modificazione o riparazione di un immobile preesistente non rientrassero nell’ambito di applicazione della suddetta norma. Di segno opposto, invece, la più recente sentenza n. 22553/2015, con la quale si era al contrario evidenziato come la stessa fosse applicabile anche nel caso di interventi su edifici preesistenti che avessero riguardato elementi essenziali del medesimo o elementi secondari ma rilevanti per la funzionalità globale.

Fonte: ItaliaOggi

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