Polizza degli studi professionali estesa anche a collaboratori, dipendenti e praticanti.

il professionista dipendente che non svolge l’attività per conto proprio non ha l’obbligo di assicurarsi. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini 65/2017 del 24 marzo scorso, in riferimento a un quesito dell’Odcec di Padova sulla insussistenza dell’obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori non dipendenti nei confronti di altri studi professionali. Secondo il Cndcec, l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione e, secondo la relazione ministeriale sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela, con il cliente inteso come destinatario finale del servizio professionale. Sempre secondo il ministero della giustizia, i dipendenti di studio non sono tenuti alla stipula dell’assicurazione, dato che non assumono alcun rapporto con la clientela, mentre è lasciata all’interprete l’individuazione degli altri casi in cui non sussiste l’obbligo. In questo senso, il Cndcec ritiene che le polizze stipulate dal titolare dello studio debbano estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Il professionista dipendente che non svolge attività professionale in nome e per conto proprio, invece, non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa.

 Amministratore.

Il Consiglio nazionale ha diramato altri due pronto ordini sulla incompatibilità tra l’attività di commercialista e quella di amministratore di società chiarendo che il discrimine è rappresentato dalla presenza o meno di interessi economici prevalenti e dall’intestazione di quote a familiari entro il secondo grado. In particolare, nel caso del commercialista non socio che ricopre la carica di consigliere di amministrazione in una società di capitali con ampi poteri gestionali, l’attività risulta compatibile con quella di commercialista. L’ordine, però, deve accertare che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non siano intestate in tutto o in parte a familiari entro il secondo grado, e che non sia comprovabile, in base a qualunque atto o documento acquisito, un interesse economico prevalente dell’iscritto.
Fonte: www.assinews.it

 

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