Chi è causa del suo mal pianga se stesso, recita l’antico proverbio.
E’ da considerarsi responsabile di un sinistro nella misura dell’80%, il pedone che improvvisamente e repentinamente ha attraversato la sede stradale senza por la minima attenzione al flusso veicolare in atto, perché distratto dall’utilizzo del telefono cellulare.
Detta responsabilità gli è stata imputata nonostante il pedone avesse utilizzato le strisce pedonali, ma in spregio alle normali regole di prudenza e alle regole della circolazione stradale che impongono comunque l’adozione di un comportamento atto ad evitare danni per chi si immette nella pubblica via.
La pronuncia ha affermato il concetto che quando il comportamento del pedone è del tutto imprevedibile, rapido, inaspettato e posto in essere a distanza si ravvicinata dal sopraggiungere del veicolo tale da non poter essere evitato, allora lo stesso deve essere ritenuto colpevole e responsabile, se non in via esclusiva comunque in misura del tutto prevalente.
Fonte: Tribunale di Trieste con la sentenza n. 380 del 7 giugno 2019