Secondo quanto ha stabilito la Corte attraverso la sentenza della causa C-80/17, un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente

Attraverso la sentenza alla causa C-80/17, emessa nella giornata di oggi, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, secondo quanto previsto dalla prima direttiva* relativa all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, la conclusione di un contratto di assicurazione RCA è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

La sentenza è collegata ad un fatto avvenuto ad un autoveicolo immatricolato in Portogallo. Per ragioni di salute, la proprietaria del veicolo aveva cessato di guidarlo e lo aveva lasciato stazionato nel cortile di casa, senza peraltro avviare il procedimento per il ritiro ufficiale dalla circolazione. Nel novembre 2006, il figlio della proprietaria del veicolo ne ha preso possesso, senza l’autorizzazione e all’insaputa della stessa. Il veicolo è uscito di strada, causando il decesso del ragazzo e quello di altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri.

La proprietaria del veicolo non aveva stipulato, alla data dell’incidente, un’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla sua circolazione (assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli). Il Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica del Portogallo) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall’incidente. Ritenendo che la proprietaria del veicolo fosse soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per lo stesso e che non avesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio, in particolare, la proprietaria del veicolo stesso chiedendole il rimborso della somma di EUR 437.345,85, da esso versato agli aventi diritto dei passeggeri. La signora ha affermato di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione RCA.

La citata prima direttiva relativa all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, si legge in una nota, dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente sul territorio degli Stati membri deve essere coperta da assicurazione. La seconda direttiva** relativa all’assicurazione RCA prevede la creazione di un organismo avente lo scopo di indennizzare i danni alle persone o alle cose causati in particolare da un veicolo per il quale tale obbligo assicurativo non è stato adempiuto. Gli Stati membri possono disciplinare i ricorsi tra tale organismo e il responsabile del sinistro e altri assicuratori o organismi di sicurezza sociale tenuti a indennizzare le vittime.

È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema del Portogallo), adito dal Fundo de Garantia Automóvel, ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di Giustizia Europea. Il giudice del tribunale supremo portoghese si chiede, anzitutto, se la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli sia obbligatoria qualora il veicolo interessato si trovi, per sola scelta del suo proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato. Il giudice portoghese chiede poi se la seconda direttiva osti ad una normativa nazionale che prevede che l’organismo di indennizzo abbia diritto a proporre ricorso contro la persona che era soggetta all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile del veicolo che ha causato i danni di cui tale organismo si è fatto carico, ma che non aveva concluso a tale scopo alcun contratto, anche se tale persona non era civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale i danni si sono verificati.

Attraverso la sentenza emessa la Corte considera anzitutto che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di “veicolo”, ai sensi della prima direttiva, e non smette quindi di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato da tale direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato. Il veicolo oggetto della sentenza stazionava abitualmente sul territorio di uno Stato membro (il Portogallo) in cui era tuttora immatricolato ed era inoltre funzionante. La Corte ne conclude che il veicolo rientrasse senz’altro nell’obbligo di assicurazione enunciato nella prima direttiva. La Corte aggiunge che il fatto che laproprietariaa avesse lasciato il veicolo stazionato su un terreno privato, il cortile di casa, prima che suo figlio se ne impossessasse e che essa non avesse più intenzione di guidarlo non è pertinente al riguardo.

In secondo luogo, la Corte dichiara che la seconda direttiva non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l’organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand’anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.

Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di disciplinare i ricorsi presentati dall’organismo di indennizzo (nella fattispecie il Fundo de Garantia Automóvel) segnatamente contro “il o i responsabili del sinistro”, esso infatti non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente non abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente.

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